Art. 16.
(Disposizioni transitorie).

      1. L'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, anche ai corsi iniziati in anni accademici precedenti, fatte salve le decretazioni già assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. L'articolo 28, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,

 

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n. 490, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della presente legge, si applica, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, anche ai corsi iniziati in anni accademici precedenti.